Fisco e Casa: acquisto e vendita

Le imposte sull’acquisto

Le imposte sull’acquisto sono diverse quando si acquista da un venditore privato o da un’impresa. Sono di importo inferiore quando si acquista “la prima casa”.

a) Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all’imposta di registro di 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.

b) Se il venditore è un’impresa, a seconda dei casi, la cessione potrà essere:

▶ esente da IVA con l’imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna;

▶ soggetta a IVA con l’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna.

c) Se chi acquista ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, le imposte sono le seguenti:

1) nel caso di acquisto da privato o da impresa con vendita esente da IVA:

▶ imposta di registro del 2%;

▶ imposta ipotecaria fissa di 50,00 euro;

▶ imposta catastale fissa di 50,00 euro.

2) nel caso di acquisto da impresa con vendita soggetta ad IVA:

▶ IVA al 4%;

▶ imposta ipotecaria fissa di 200,00 euro;

▶ imposta catastale fissa di 200,00 euro;

▶ imposta di registro fissa di 200,00 euro.

Le Agevolazioni per la “Prima Casa”

I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:

▶ se la vendita è soggetta a imposta di registro, l’abitazione non deve essere di categoria catastale Al (abitazioni

di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).

Se la vendita è soggetta a Iva, l’abitazione deve essere “non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm

2 agosto 1969 (fino al 31 dicembre 2013, l’abitazione doveva essere “non di lusso”, anche per le vendite

soggette a imposta di registro);

▶ l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi

dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è situato

l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Ai fini

della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella

data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento;

▶ se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche

quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare

2 marzo 1994, n. 1);

▶ se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il

soggetto da cui dipende;

▶ se l’acquirente è un cittadino Italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile

sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata

attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione

resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

▶ di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione,

su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato.